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eurocodici

eurocodici

Gli eurocodici  sono disponibili in forma di norme UNI EN; l’applicazione è subordinata alle disposizioni legislative italiane, che inquadrano le norme sulle costruzioni come cogenti, e non basate sulla deregulation tipica della norma anglosassone.

Le  Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), di cui al DM 14 gennaio 2008, stabiliscono (Cap. 1, terzo comma) che : “…per quanto non espressamente specificato dalle stesse nuove norme tecniche per le costruzioni, ci si può riferire a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici elencati nel Cap. 12 e che, in particolare, quelle fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici Nazionali costituiscono indicazioni di comprovata validità e forniscono il sistematico supporto applicativo delle medesime norme”.

Con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 luglio 2012 gli annessi o appendici nazionali (NAD national annex document) nazionali sono legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 73, del 27 marzo 2013 – Supplemento ordinario n.21).

Con il citato documento legislativo di riferimento, i “coefficienti nazionali” fissati negli annessi approvati  consentono al progettista di operare nel completo rispetto di leggi vigenti e cogenti, utilizzando gli Eurocodici, con i parametri nazionali fissati dalla legge italiana.

Gli Annessi Tecnici definiscono i parametri nazionali con oltre 1000 valori o prescrizioni che riguardano il corpo degli EUROCODICI . Con l’approvazione dei 59 Annessi, uno per ogni parte degli eurocodici, essi diventano pienamente operativi nel settore della progettazione strutturale e geotecnica, in coerenza con il quadro delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008

Si tenga presente che la doppia presenza di norme tecniche e di eurocodici comporta qualche attenzione. La norma tecnica e le sue indicazioni sono cogenti e inderogabili. L’eurocodice, applicato con i coefficienti nazionali fissati negli annessi sono come filosofia di base norme  ‘consigliate’ .

La circolare 2 febbraio 2009, n. 617 C.S. LL.PP., conferma, relativamente al Capitolo 12 delle nuove norme tecniche per le costruzioni, approvate con il citato decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, che gli Eurocodici Strutturali pubblicati dal Cen costituiscono un importante riferimento per l’applicazione delle nuove norme tecniche.

In pratica è sempre necessario il rispetto assoluto della norma italiana, che vorrebbe essere un compendio delle corpose e anche alquanto dispersive norme europee. In caso di contrasto prevale la norma italiana. L’eurocodice è applicabile per quanto non precisamente imposto dalla norma italiana.

La questione norma-eurocodice è alquanto complessa e impone al progettista italiano un impedimento non da poco.

Adottare gli eurocodici e affiancarli a una norma cogente ‘riassunta’ pone varie problematiche e confonde il progettista. La base degli eurocodici, norme ‘consigliate’ viene falsata e di fatto li porta in secondo piano, relegandoli in un campo caratterizzato da dubbi e incertezze.

Una giustificazione a questo meccanismo è la zona sismica, assente in varie parti d’Europa (germania, Inghilterra, ecc.) che impone all’Italia di unire e in parte disattivare delle indicazioni valide aolo per zone senza sisma. In pratica il sisma elimina di colpo tutta una serie di indicazioni (si pensi alla percentuale di armature nei pilastri in c.a..

Progettare in zona sismica con gli eurocodci impone la prevalenza dell’eurocodice 8 sull’eurocodice di riferimento della struttura in progetto (es. ec2 cemento armato o ec3 acciaio) ,naturalmente da rispettare affiancato a quello sismico.

In questo senso avere un riassunto di norma sisma-struttura può avere una favorevole ricaduta.

 

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